IL GIUDICE DI PACE Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2010 ed iscritto al ruolo generale AA.CC. n. 72, Olive Oronzo ha proposto opposizione al verbale di accertamento n. 774806015 emesso il 28 novembre 2009 dai Carabinieri della Compagnia di Fasano, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 172 comma 1 e 10 cds, in quanto circolava alla guida del veicolo senza fare uso della cintura di sicurezza. Alla udienza di prima comparizione, costituitasi l'amministrazione opposta, presente la parte ricorrente a mezzo del proprio difensore, stante l'eccezione preliminarmente sollevata da quest'ultima, di incostituzionalita' dell'art. 2 comma 212 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per violazione degli articolo 24 , 11 e 3 della Costituzione, la causa veniva riservata. Motivazione Preliminarmente ad ogni decisione sulla fondatezza dei motivi di merito, e sciogliendo la riserva di cui agli atti; letti gli atti, la documentazione allegata e le deduzioni formulate a verbale dalle parti costituite, lo scrivente, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n.87: Reputando non manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimita' costituzionale, da parte del ricorrente, dell'art. 2, comma 212 legge n. 191/2009 che ha introdotto il comma 6-bis nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente abolizione dell'esenzione dei ricorsi al giudice di pace ex art. 23 della legge n. 689/81, per i seguenti motivi: violazione dell'art. 24 Costituzione, che garantisce l'inviolabilita' ed il pieno diritto di difesa e di azione; violazione dell'art. 111 Costituzione, che stabilisce il principio del giusto processo; violazione dell'art. 3 Costituzione che stabilisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge, nonche' l'obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli, anche di ordine economico, che limitino tale eguaglianza; Ritenendo che il giusto processo non puo' svolgersi senza l'esercizio del diritto di difesa scevro da ogni limitazione anche di ordine economico e che tale problema, della compatibilita' tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme che impongono determinati incombenti a carico di coloro che tale tutela richiedono, e' stato risolto dalla Corte costituzionale distinguendo tra gli oneri che sono «razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione» e quelli che tendono, invece, «alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalita' predette» con il risultato di «precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale» incorrendo quest'ultimi «nella sanzione della incostituzionalita'». (Sentenza n. 522 del 2002 e n. 333 del 2001); Rilevando che il contributo unificato spesso prevede un esborso, unitamente ai diritti di cancelleria, superiore all'entita' della sanzione pecuniaria inflitta con l'atto opposto; Rilevando che nella fattispecie del ricorso avverso provvedimenti della Pubblica Amministrazione eroganti sanzioni amministrative, trattandosi di fattispecie di illeciti depenalizzati, si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/81, in particolare l'art. 1 che stabilisce il principio di legalita'; Ritenendo che in virtu' di tali disposizioni di legge, invero, non abrogate espressamente dalla normativa di cui si chiede il vaglio di costituzionalita', il ricorrente assumendo la veste di convenuto sostanziale, chiede una tutela giurisdizionale contro un atto sanzionatorio affittivo; Ritenendo la rilevanza della questione di' legittimita' costituzionale prospettata dall'opponente ai fini del decidere, atteso che l'applicazione della norma assoggettata ad eccezione, comporterebbe il pronunciamento nel merito con ogni determinazione anche in ordine alle spese e competenze del giudizio. Ritenendo che il versamento del contributo unificato, conseguente alla rimossa esenzione, non appare assolvere allo scopo di «assicurare al procedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione», apparendo introdotto «al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi». Ritenendo che il ricorso amministrativo al Prefetto, non parimenti condizionato al pagamento del contributo suddetto, non puo' considerarsi rimedio succedaneo alla tutela giurisdizionale; Ritenendo che l'art. 2 comma 212 suddetto, vanifica l'intendo perseguito dal legislatore di rendere pienamente accessibile la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti dalla p.a., irrogativi di sanzioni amministrative, perseguito anche attraverso l'attribuzione alle Cancellerie delle incombenze di notifica e attraverso la prevista facolta' per le parti di stare in giudizio di persona; Ritenendo che l'esborso del contributo unificato da' parte dei ricorrenti, violerebbe il principio di eguaglianza tra i cittadini, invero, ponendo un limite economico all'esercizio dell'azione per i cittadini meno abbienti;