IL GIUDICE DI PACE 
 
    Con ricorso depositato in data 26 gennaio  2010  ed  iscritto  al
ruolo generale AA.CC. n. 72, Olive Oronzo ha proposto opposizione  al
verbale di accertamento n. 774806015 emesso il 28 novembre  2009  dai
Carabinieri della Compagnia di Fasano, con cui veniva  contestata  la
violazione dell'art. 172 comma 1 e 10 cds, in quanto  circolava  alla
guida del veicolo senza fare uso della  cintura  di  sicurezza.  Alla
udienza  di  prima   comparizione,   costituitasi   l'amministrazione
opposta, presente la parte ricorrente a mezzo del proprio  difensore,
stante l'eccezione  preliminarmente  sollevata  da  quest'ultima,  di
incostituzionalita' dell'art. 2 comma 212  della  legge  23  dicembre
2009 n. 191, per  violazione  degli  articolo  24  ,  11  e  3  della
Costituzione, la causa veniva riservata. 
Motivazione 
    Preliminarmente ad ogni decisione sulla fondatezza dei motivi  di
merito, e sciogliendo la riserva di cui agli atti; letti gli atti, la
documentazione allegata e le  deduzioni  formulate  a  verbale  dalle
parti costituite, lo scrivente, ai sensi dell'art. 23 legge 11  marzo
1953, n.87: 
    Reputando non manifestamente infondata la sollevata questione  di
illegittimita' costituzionale, da parte del ricorrente, dell'art.  2,
comma 212 legge n. 191/2009 che ha  introdotto  il  comma  6-bis  nel
d.P.R.  30  maggio  2002,  n.   115,   con   conseguente   abolizione
dell'esenzione dei ricorsi al giudice di pace ex art. 23 della  legge
n. 689/81, per i seguenti motivi: 
        violazione  dell'art.   24   Costituzione,   che   garantisce
l'inviolabilita' ed il pieno diritto di difesa e di azione; 
        violazione dell'art.  111  Costituzione,  che  stabilisce  il
principio del giusto processo; 
        violazione  dell'art.  3  Costituzione  che   stabilisce   il
principio di eguaglianza di tutti i cittadini  dinnanzi  alla  legge,
nonche' l'obbligo della Repubblica di rimuovere gli  ostacoli,  anche
di ordine economico, che limitino tale eguaglianza; 
    Ritenendo  che  il  giusto  processo  non  puo'  svolgersi  senza
l'esercizio del diritto di difesa scevro da ogni limitazione anche di
ordine economico e che tale problema,  della  compatibilita'  tra  il
principio  costituzionale  che   garantisce   a   tutti   la   tutela
giurisdizionale dei propri diritti  e  singole  norme  che  impongono
determinati incombenti a carico di coloro che tale tutela richiedono,
e' stato risolto dalla  Corte  costituzionale  distinguendo  tra  gli
oneri che sono  «razionalmente  collegati  alla  pretesa  dedotta  in
giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio
conforme alla sua funzione»  e  quelli  che  tendono,  invece,  «alla
soddisfazione  di  interessi  del  tutto  estranei   alle   finalita'
predette» con il risultato di  «precludere  o  ostacolare  gravemente
l'esperimento della tutela giurisdizionale»  incorrendo  quest'ultimi
«nella sanzione della incostituzionalita'». (Sentenza n. 522 del 2002
e n. 333 del 2001); 
    Rilevando che il contributo unificato spesso prevede un  esborso,
unitamente ai diritti di  cancelleria,  superiore  all'entita'  della
sanzione pecuniaria inflitta con l'atto opposto; 
    Rilevando che nella fattispecie del ricorso avverso provvedimenti
della  Pubblica  Amministrazione  eroganti  sanzioni  amministrative,
trattandosi di fattispecie di illeciti depenalizzati, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 689/81, in particolare  l'art.  1  che
stabilisce il principio di legalita'; 
    Ritenendo che in virtu' di tali disposizioni  di  legge,  invero,
non abrogate espressamente dalla normativa di cui si chiede il vaglio
di costituzionalita', il ricorrente assumendo la veste  di  convenuto
sostanziale,  chiede  una  tutela  giurisdizionale  contro  un   atto
sanzionatorio affittivo; 
    Ritenendo  la  rilevanza   della   questione   di'   legittimita'
costituzionale  prospettata  dall'opponente  ai  fini  del  decidere,
atteso che l'applicazione  della  norma  assoggettata  ad  eccezione,
comporterebbe il pronunciamento nel merito  con  ogni  determinazione
anche in ordine alle spese e competenze del giudizio. 
    Ritenendo che il versamento del contributo unificato, conseguente
alla  rimossa  esenzione,  non  appare  assolvere   allo   scopo   di
«assicurare  al  procedimento  uno  svolgimento  conforme  alla   sua
funzione», apparendo introdotto «al fine di restringere il campo  dei
possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi». 
    Ritenendo  che  il  ricorso  amministrativo  al   Prefetto,   non
parimenti condizionato al pagamento del contributo suddetto, non puo'
considerarsi rimedio succedaneo alla tutela giurisdizionale; 
    Ritenendo che l'art. 2 comma  212  suddetto,  vanifica  l'intendo
perseguito dal  legislatore  di  rendere  pienamente  accessibile  la
tutela giurisdizionale contro i provvedimenti dalla p.a.,  irrogativi
di   sanzioni    amministrative,    perseguito    anche    attraverso
l'attribuzione  alle  Cancellerie  delle  incombenze  di  notifica  e
attraverso la prevista facolta' per le parti di stare in giudizio  di
persona; 
    Ritenendo che l'esborso del contributo unificato  da'  parte  dei
ricorrenti, violerebbe il principio di eguaglianza tra  i  cittadini,
invero, ponendo un limite economico all'esercizio dell'azione  per  i
cittadini meno abbienti;